Alcune settimane fa un cliente – al quale esponevo i vantaggi di sottoscrivere una polizza Auto UNIPOLSAI interamente finanziata da Finitalia – mi ha raccontato che il suo precedente assicuratore non lo aveva indennizzato del furto della sua autovettura in quanto il fatto era accaduto prima che avesse pagato il premio di rinnovo, ancorché entro il termine di mora dei quindici giorni.
In altri termini, si era sentito rispondere (anzi, visto scrivere) che la proroga legale della garanzia stabilita dall’Art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni riguardava la sola garanzia RCA, non le garanzie C.V.T., quali appunto l’Incendio, il Furto, gli Eventi Naturali e Sociopolitici, la Kasko, ecc.
Egli comunque era “tranquillo”, “certo” che il danno patito sarebbe stato indennizzato dalla Compagnia, confortato anche dal Legale al quale si era rivolto per avere assistenza.
A tal proposito mi precisava che non aveva inviato alcuna disdetta formale, in ragione del fatto che la polizza risultava sottoscritta per la sola annualità, senza tacito rinnovo, rendendosi quindi inutile tale procedura.
In effetti il precitato articolo (Durata del contratto) stabilisce: “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma del codice civile.
L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.
AVVOCATO E CLIENTE SEMBREREBBERO quindi dalla parte della ragione, ma è davvero così?
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